1. Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori all'interno
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o in contratto d'opera;
b) fornisce ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro committenti e appaltatori e i lavoratori autonomi:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Nel caso in cui dal datore di lavoro committente siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, tali macchine o attrezzi devono essere conformi alle norme di sicurezza previste dalla presente legge.
5. I lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono formati e addestrati dal datore di lavoro distaccante per l'uso delle