Art. 10.
(Obblighi dei datori di lavoro committenti e appaltatori nel contratto di appalto, dei lavoratori autonomi nel contratto d'opera, del distaccante e del distaccatario).

      1. Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori all'interno

 

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dell'azienda o dell'unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

          a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o in contratto d'opera;

          b) fornisce ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

      2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro committenti e appaltatori e i lavoratori autonomi:

          a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera;

          b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva.

      3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
      4. Nel caso in cui dal datore di lavoro committente siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, tali macchine o attrezzi devono essere conformi alle norme di sicurezza previste dalla presente legge.
      5. I lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono formati e addestrati dal datore di lavoro distaccante per l'uso delle

 

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attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale viene attuato il distacco in conformità alle disposizioni della presente legge. Tali adempimenti possono essere svolti dal soggetto distaccatario previo accordo scritto con il distaccante. Nel caso in cui le mansioni cui è destinato il lavoratore distaccato richiedano una sorveglianza sanitaria o comportino rischi specifici, il distaccatario ne informa il lavoratore in conformità alle disposizioni della presente legge. Il distaccatario osserva, altresì, nei confronti del medesimo lavoratore distaccato tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti.